Legittimi i controlli difensivi, ai fini del licenziamento, anche senza accordo con i sindacati
Nota a Cass. 8 novembre 2016, n. 22662
Kevin Puntillo
“Non è soggetta alla disciplina dell’art. 4, co. 2, L. n. 300/1970 l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, nè risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori”.
Tale principio di diritto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione (8 novembre 2016, n. 22662), chiamata a pronunciarsi su un licenziamento per giusta causa intimato da una società fisioterapica poliambulatoriale ad una dipendente con mansioni di addetta alla segreteria e all’accoglienza clienti che, secondo quanto addotto, aveva sottratto dalla cassaforte aziendale una busta contenente denaro, sfilandola dalla fessura con un tagliacarte. La condotta posta in essere veniva provata da un filmato prodotto da una telecamera preposta al controllo della predetta cassaforte.
I Giudici di appello avevano ritenuto che l’installazione dell’impianto audiovisivo, pur astrattamente legittima ex art. 4, co. 2, Stat. Lav., in quanto sorretta dalle esigenze della società (tutela dei beni aziendali, nonché tutela della sicurezza dei lavoratori “operanti in reception vicino ad un possibile obiettivo di malintenzionati”), avrebbe richiesto il previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna o, in mancanza di accordo, con autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Ciò in quanto, l’installazione del succitato impianto, sebbene non diretta al controllo a distanza della prestazione lavorativa, consentiva il controllo degli spostamenti dei dipendenti nell’ambiente di lavoro. Pertanto, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, il filmato era da ritenere inutilizzabile e da eliminare dal materiale probatorio, tanto che, pur in presenza della prova dell’ammanco di denaro, veniva a mancare la prova dell’addebitabilità del fatto contestato, ed il licenziamento doveva ritenersi illegittimo.
La Corte di Cassazione ha, invece, rilevato che nel caso di specie “la condotta della lavoratrice oggetto della ripresa video non solo non atteneva alla prestazione lavorativa ma non differiva in alcun modo da quella illecita posta in essere da un qualsiasi soggetto estraneo all’organizzazione del lavoro. “Il c.d. controllo difensivo, pertanto, non atteneva all’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma era destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa sicurezza dei lavoratori, oltre al patrimonio aziendale, determinando la diretta implicazione del diritto del datore di lavoro di tutelare la propria azienda mediante gli strumenti connessi all’esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale”.
L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori si inserisce parte in quella complessa normativa volta a “contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore…, sul presupposto che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro”.
La tutela del diritto alla riservatezza non consente, pertanto, di escludere che rientrino nella fattispecie di cui al citato art. 4 i controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori nel caso in cui la sorveglianza riguardi l’espletamento dell’attività lavorativa e venga attuata mediante strumenti potenzialmente lesivi della sfera personale, la cui utilizzazione è subordinata al previo accordo con il sindacato o all’intervento dell’Ispettorato del lavoro (Per una disamina del tema dei controlli sui lavoratori, v. AA.VV. “I controlli a distanza del datore di lavoro” (Monotema n.1/2016) e M.N.BETTINI, K.PUNTILLO, Grande fratello: controlli sui lavoratori e informativa d’impresa, ambedue in www.soluzionilavoro.wordpress.com).