Gli addetti agli impianti sportivi sono tenuti a versare i contributi previdenziali. La contribuzione non è invece dovuta per i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettantistica, non conseguiti nell’esercizio di professioni né derivanti da un rapporto di lavoro dipendente.

Nota a Cass. 12 giugno 2020, n. 11375

Alfonso Tagliamonte e Rossella Rossi

Gli istruttori di tennis e quelli di nuoto che svolgono la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine rientrano fra «gli addetti agli impianti sportivi» di cui all’art. 3, co.1, n. 21 del D.LGS. C.P.S. n. 708/1947 (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21245) e perciò devono versare i contributi previdenziali all’ENPALS.

Diversamente, i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettantistica, non conseguiti nell’esercizio di professioni né derivanti da un rapporto di lavoro dipendente, sono «redditi diversi» e, come tali, esenti dalla contribuzione previdenziale (Cass. n. 24365/2019).

.Questa, l’affermazione della Corte di Cassazione 12 giugno 2020, n. 11375, di conferma della decisione della Corte d’Appello di Roma la quale, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta dal T.C.P. avverso la cartella esattoriale che aveva intimato il pagamento di € 17.095,05 a titolo di contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo – ENPALS, somme aggiuntive ed interessi relativi a tre istruttori di tennis che avevano svolto la loro attività presso il detto T.C. P. negli anni 2005-2006, come accertato nel verbale del 12/5/2008.

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, precisando che:

– la L. 29 novembre 1952, n. 2388 (di ratifica del D.LGS. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, che ha individuato le categorie dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS) ha previsto, al n. 21 dell’art. 3, l’obbligatoria iscrizione, tra gli altri, degli «addetti agli impianti sportivi». Si è sin dagli albori registrata quindi un’estensione della tutela al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo, abbracciando figure professionali accomunate dalla finalità di intrattenimento della prestazione, al di là del carattere propriamente artistico;

– l’art. 2, co. 1, del D.LGS. 30 aprile 1997, n. 182 ha armonizzato le prestazioni pensionistiche dei lavoratori dello spettacolo (dividendoli in tre gruppi);

– il D.M. 10 novembre 1997 ha poi contemplato, nell’ambito del gruppo B, gli «addetti agli impianti sportivi»;

– la L. delega 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, co. 2, ha sostituito poi il D.LGS. C.P.S. n. 708/1947, art. 3, co. 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro (e su eventuale proposta dell’Enpals) di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso l’ENPALS;

– il D.M. 15 marzo 2005, ha dichiaratamente «rimodulato la composizione dei citati tre gruppi (come individuati dal D.LGS. n. 182/1997), contemplando, nell’ambito del raggruppamento di cui alla lettera B), gli «impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi».

Non vi è stata dunque l’introduzione di una nuova categoria di lavoratori assoggettati alla tutela dell’Enpals, “ma l’esplicitazione della ricomprensione nell’ambito della stessa di figure emergenti nella pratica, che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare” (v. Cass. n. 9996/2009 e n. 3219/2006).

L’art. 1, co.1, D.P.R. n. 917/1986, T.U.I.R., stabilisce infatti che: “1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”. Fra questi rientrano, quelli di cui alla lett. m) del comma medesimo e cioè: i compensi “erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali…. dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Istruttori di tennis e contribuzione ENPALS
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