Il licenziamento collettivo circoscritto ad una sola unità aziendale deve essere giustificato nella lettera di avvio della procedura.

Nota a Cass., ord., 6 febbraio 2023, n. 3511

Francesco Belmonte

In tema di licenziamento collettivo – ferma la regola generale secondo cui “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire in relazione al “complesso aziendale” (art. 5, co. 1, L. n. 223/91) – la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive; tuttavia, è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione ai sindacati, di cui all’art. 4, co. 3, L. cit., ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.

In tale linea si è pronunciata la Corte di Cassazione 6 febbraio 2023, n. 3511, in relazione ad una fattispecie concernete un’impresa che, nell’avviare la procedura di licenziamento collettivo per esigenze di ristrutturazione dell’intero complesso aziendale, aveva limitato la platea del personale interessato ad un’unica sede, senza adeguatamente motivare simile scelta nella comunicazione di avvio della procedura alle OO.SS.

Per la Cassazione, in linea con il consolidato orientamento in materia (sin da Cass. n. 8474/2005 e, più di recente, Cass. n. 5373/2019; Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015; Cass. nn. 2429 e 22655 del 2012 e Cass. n. 9711/2011), il datore di lavoro ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione alle OO. SS. sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle stesse organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. n. 4678/2015, cit.).

Qualora nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati devono ritenersi illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (cfr. Cass. n. 12040/2021; Cass. n. 22178/2018 e Cass. n. 4678/2015, cit.).

La delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del licenziamento (ovvero del provvedimento di messa in mobilità) è, peraltro, condizionata agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto, non potendo rappresentare l’effetto dell’unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma dovendo essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del personale adeguatamente esposte nella comunicazione di cui all’art. 4, co. 3, L. n. 223/91, onde consentire alle OO.SS. di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unità lavorative che l’azienda intenda concretamente espellere (v., ex plurimis, Cass. n. 32387/2019; Cass. n. 880/2013; Cass. n. 22825/2009; Cass. n. 203/2015, cit.).

In tema, v. Cass. 18 gennaio 2022, n. 1380, in q. sito, con nota di M. MOCELLA; Cass. 17 gennaio 2020, n. 981, in q. sito, con nota di M. MOCELLA; Licenziamenti collettivi: procedura applicativa dei criteri di scelta, in q. sito, Indirizzi Operativi 15 aprile 2019.

Licenziamento collettivo limitato ad una sola sede aziendale
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