La Consulta puntualizza i requisiti ai fini dell’operatività della (eccezionale) efficacia erga omnes della contrattazione collettiva di prossimità.

Nota a Corte Cost. 28 marzo 2023, n. 52

Fabrizio Girolami

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 148/2011, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 39, co. 1 e 4, Cost., dalla Corte d’Appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza del 3 febbraio 2022 (in q. sito, con nota di F. GIROLAMI).

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 28 marzo 2023, n. 52, in relazione a un procedimento instaurato a seguito del rifiuto di una società di corrispondere a otto lavoratori le differenze retributive per scatti di anzianità, ferie e altri istituti retributivi, in quanto un contratto collettivo di prossimità (stipulato da un sindacato al quale i lavoratori non erano iscritti) aveva introdotto una disciplina peggiorativa delle condizioni economiche dei lavoratori rispetto al contratto collettivo di settore, e apparentemente dotato di efficacia erga omnes anche nei loro confronti.

La Corte d’Appello di Napoli aveva sospeso il procedimento e trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo che l’art. 8 del D.L. n. 138/2011 sarebbe costituzionalmente illegittimo (per violazione degli artt. 2 e 39, co. 1, Cost., nonché dell’art. 39, co. 4. Cost.) nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati, anche se non firmatari del contratto o appartenenti a un sindacato non firmatario del contratto collettivo. In particolare, secondo la Corte rimettente la norma de qua si porrebbe in contrasto: a) con gli artt. 2 e 39, co. 1, Cost. per lesione della libertà dell’organizzazione sindacale, intesa sia quale libertà del singolo lavoratore di associarsi in formazioni sindacali, sia quale libertà del sindacato di organizzarsi per svolgere la funzione di rappresentanza dei propri iscritti; b) con l’art. 39, co. 4, Cost., consentendo la stipulazione di contratti collettivi con efficacia erga omnes pur in assenza dei presupposti procedurali e soggettivi da esso previsti (quali la previa registrazione – condizionata alla previsione di un ordinamento interno a base democratica – e la conseguente acquisizione della personalità giuridica).

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, rileva quanto segue:

  • in via preliminare, va individuato l’oggetto della questione da scrutinare, in quanto le questioni di legittimità costituzionale sono state poste dal giudice rimettente, in realtà, con riferimento al solo “contratto collettivo aziendale di prossimità” e non anche a quello “territoriale”;
  • ciò premesso le questioni sono inammissibili in quanto il rimettente avrebbe dovuto motivare, anche in termini di mera plausibilità, sulla circostanza che l’accordo aziendale (oggetto della sua cognizione) rientrasse nella fattispecie legale del “contratto collettivo aziendale di prossimità”, al quale la disposizione censurata assegna un’efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati, e non fosse invece un “accordo aziendale ordinario” che è, invece, dotato “di un’efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda”, trovando un limite nell’espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali;
  • l’accordo aziendale ordinario non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione, siano espressamente dissenzienti. Tale dissenso non inficia la validità dell’accordo aziendale, ma incide sull’efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere “generale”;
  • l’art. 8, D.L. n. 138/2011 mira a colmare questo possibile limite di applicabilità dell’accordo aziendale ordinario prevedendo una speciale fattispecie di contratto collettivo aziendale – qualificato come di “prossimità” – che, appunto, ha “efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati”, e, come tale, costituisce norma di natura “chiaramente eccezionale” (cfr. Corte Cost. sentenza n. 221 del 2012);
  • la portata di tale eccezionalità è assai significativa in ragione “della prevista possibilità che il contratto collettivo aziendale di prossimità deroghi alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 dell’art. 8 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto europeo e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”;
  • l’efficacia generale della tipologia di accordo di cui all’art. 8, D.L. n. 138/2011 proprio perché eccezionale, sussiste solo se ricorrono i requisiti previsti dalla stessa norma. In particolare, occorre che l’accordo aziendale: a) sia sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda; b) sia stato approvato sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali; c) sia finalizzato al raggiungimento di uno degli obiettivi tipizzati dalla norma; d) regoli determinate materie, elencate tassativamente dalla medesima norma;
  • nel caso di specie, l’ordinanza del giudice rimettente ha omesso di verificare “la riconducibilità o meno dell’accordo aziendale rilevante nel giudizio principale alla fattispecie del contratto di prossimità”, rendendo pertanto inammissibili le questioni di legittimità sollevate.
L’efficacia soggettiva generale dei contratti collettivi di prossimità secondo la Corte Costituzionale
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