Nell’intimare un licenziamento per riduzione di personale il datore di lavoro deve indicare i motivi del licenziamento collettivo, l’inidoneità dei lavoratori destinatari del licenziamento ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi, nonché le ragioni per cui non può ricorrere in alternativa al trasferimento del personale.

Nota a Cass. (ord.) 11 novembre 2020, n. 25389

Valerio di Bello

La comparazione dei lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo non deve necessariamente interessare l’intero complesso aziendale, ma può avvenire, alla luce delle esigenze tecnico produttive,  “nell’ambito della singola unità produttiva, purché, peraltro, la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata dalle suddette esigenze tecnico-produttive ed organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale; deve escludersi la sussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi”.

In altri termini, se il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisce in modo esclusivo ad una unità produttiva o ad un settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, finalizzata ad individuare i dipendenti da espellere, può limitarsi agli addetti all’unità o al settore da ristrutturare, “in quanto ciò non sia l’effetto dell’unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del personale”.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione (ord. 11 novembre 2020, n. 25389, conforme ad App. Napoli n. 5223/2018; nello stesso senso, v. Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015 e n. 13783/2006) precisando che:

– la platea dei lavoratori interessati al licenziamento collettivo per riduzione di personale “può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata”;

– il datore di lavoro può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma è tenuto ad indicare nella comunicazione ex art. 4, co. 3, L. n. 223/1991, le ragioni che a) limitano i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione; b) le ragioni per le quali egli non ritiene di ovviare al licenziamento con il trasferimento ad unità produttive vicine. Ciò, allo scopo di consentire ai sindacati di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti;

– se, “nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali” (v. Cass. n. 4678/2015, cit.);

– la delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di licenziamento (o di messa in mobilità) è condizionata agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto;

– qualora, da tale esame, non emerga il carattere infungibile dei lavoratori collocati in CIGS o comunque in difetto di situazioni particolari, la scelta deve interessare i lavoratori addetti all’intero complesso (v. Cass. n. 981/2020; e Cass. n. 14800/2019);

– i motivi che inducono il datore di lavoro a restringere la platea dei lavoratori da comparare vanno esposti adeguatamente nella comunicazione (di cui all’art. 4, co. 3, L. n. 223/1991), al fine di consentire alle OO.SS. di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unità lavorative che l’azienda intenda concretamente espellere (v. fra tante, Cass. n. 32387/2019 e Cass. n. 203/2015).

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha rilevato che la infungibilità del personale operante presso la sede aziendale di Napoli e, in particolare, l’obsolescenza del bagaglio professionale posseduto dai dipendenti addetti a tale sede non aveva costituito oggetto della comunicazione di apertura della procedura ex legge n. 223/1991, né, in sede di apertura della relativa procedura di riduzione del personale, erano state comunicate, allo scopo di permettere un effettivo controllo sindacale della decisione di mobilità, le specifiche condizioni in cui lavoravano gli addetti delle altre sedi, per le quali non si era ritenuto di estendere la selezione pure agli addetti alle altre strutture.

Licenziamento collettivo e comparazione dei lavoratori
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