Nell’ambito di un licenziamento collettivo, l’individuazione dei dipendenti da espellere va effettuata in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative dell’intera compagine aziendale, essendo necessario verificare il possesso di professionalità equivalenti da parte degli addetti ad altre unità produttive.
Nota a Cass. 2 marzo 2021, n. 5647
Sonia Gioia
In materia di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il doppio richiamo operato alle “esigenze tecnico produttive e organizzative relative all’intero complesso aziendale”, ex art. 5, co. 1, L. 23 luglio 1991, n. 223, comporta che “la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre”.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (2 marzo 2021, n. 5647, conforme ad App. Milano n. 301/2019) in relazione ad una fattispecie concernente l’annullamento del recesso intimato ad una dipendente nel corso di una procedura di licenziamento collettivo in cui era emersa la violazione dei criteri di scelta, non avendo la società datrice operato un confronto tra tutti i dipendenti aventi professionalità equivalenti.
Al riguardo, la Cassazione ha precisato che la scelta dei prestatori da espellere non può basarsi solo sulla collocazione nel reparto soppresso o ridotto, essendo indispensabile verificare, accanto alle oggettive esigenze aziendali, il possesso di professionalità omogenee da parte dei lavoratori impiegati presso altre unità produttive (v., fra le tante, Cass. n. 9711/2011; Cass. n. 25353/2009). Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a prendere in considerazione i profili professionali di tutti i “dipendenti potenzialmente interessati (in negativo) alla mobilità”, tra cui, all’esito della procedura, potrà scegliere i prestatori da licenziare, sulla base dei criteri di selezione fissati dai contratti collettivi o, in mancanza, nel rispetto dei seguenti parametri, in concorso tra loro: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico produttive ed organizzative (art. 5, co. 1, L. n. 223/1991).
Pertanto, un recesso intimato in assenza di una comparazione tra tutti i lavoratori aventi professionalità omogenea a quella posseduta dagli altri dipendenti rimasti in servizio integra una sostanziale violazione dei criteri di scelta, tale da inficiare la legittimità del licenziamento (Cass. n. 17177/2013), salvo che l’imprenditore provi la sussistenza di “specifiche professionalità” o comunque di “situazioni oggettive” che rendano inattuabile qualsiasi tipo di confronto tra i dipendenti in esubero (Cass. n. 19105/2017; Cass. n. 203/2015).
L’inosservanza dei criteri selettivi, illegittimi per violazione di legge o illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, è sanzionata con la tutela reintegratoria, mentre l’incompletezza o l’inadeguatezza della comunicazione di chiusura del licenziamento collettivo, ex art. 4, co. 9, L. n. 223/1991, costituisce una irregolarità procedurale che dà luogo ad una tutela soltanto indennitaria.
Tuttavia, laddove tale comunicazione, “carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, si sia risolta nell’accertata illegittima applicazione di tali criteri vi è (….) annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità”, secondo il rinvio operato dall’art. 5, co. 3, L. n. 223/1991 all’art. 18, co. 4, Stat. Lav., come modificato dall’art. 1, co. 42, L. 28 giugno 2012, n. 92 (Cass. n. 19010/2018; Cass. n. 2587/2018; Cass. n. 19320/2016; Cass. n. 12095/2016).
Sulla base di tali premesse, la Cassazione ha confermato la pronuncia di merito che aveva annullato il recesso, con applicazione della tutela reintegratoria e indennitaria, ex art. 18, co. 4, Stat. Lav., per omessa comparazione della dipendente espulsa con gli altri lavoratori aventi professionalità omogenee, precisando, infine, che l’accertamento circa la fungibilità o meno tra le mansioni svolte costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
In tema, v. in q. sito, Licenziamenti collettivi: procedura applicativa dei criteri di scelta, Indirizzi Operativi 15 aprile 2019; Ambito di applicazione, fungibilità e specializzazione nei licenziamenti collettivi per riduzione di personale, Indirizzi Operativi 16 aprile 2019.