Il medico prelevatore, che si inserisce con continuità nell’organizzazione datoriale secondo orari e in luoghi stabiliti dalla società sanitaria nel proprio interesse, è retribuito con compenso fisso anche se malato e non sopporta il rischio d’impresa, è un lavoratore subordinato e gode delle tutele previste dalla legge per tale figura giuridica.

Nota a Cass. (ord.) 22 novembre 2021, n. 35993

Maria Novella Bettini

La Corte di Cassazione (ord. 22 novembre 2021, n. 35993, conf. App. Brescia) ha affrontato la questione del carattere subordinato o autonomo della prestazione resa da una dottoressa svolgente le mansioni di medico addetto a prelievi di sangue e referti.

Nella fattispecie, secondo la struttura sanitaria, mancava la prova dell’assoggettamento dell’attività svolta al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, poiché: a) la lavoratrice ” sottostava alle direttive del laboratorio di analisi”, non, quindi, ad ordini specifici inerenti alla particolare attività svolta, diversi dalle direttive di carattere generale, realizzanti quel controllo cogente e quella vigilanza costante, ingerenze idonee a svilire l’autonomia del lavoratore; b) le direttive attenevano al puro coordinamento e non erano specifiche; c) la valorizzazione dell’inserimento nell’organigramma era del tutto priva di rilievo; d) non assumeva rilievo neppure l’assoggettamento ad un orario organizzato in turni poiché i turni erano stabiliti con modalità consensuale, tenendo conto delle disponibilità e senza imposizione della turnazione; e) quanto all’obbligo di comunicare le assenze, il medesimo non rivestiva carattere decisivo per definire subordinato il rapporto; f) era stato trascurato il nomen iuris (ossia ciò che era formalizzato nel contratto di lavoro) attribuito dalle parti stipulanti, espressione della volontà dalle stesse con riguardo a quello specifico rapporto.

La Corte di merito, confermata dalla Cassazione, ha invece accertato che la dottoressa, legata alla società da un rapporto di collaborazione autonoma, in realtà doveva essere considerata una lavoratrice subordinata (e dunque soggetta alle tutele previste dalla legge per la subordinazione), in quanto: 1) era stata inserita dalla società in turni fissi; 2) per assentarsi, per ferie o malattia, doveva essere autorizzata; 3) di fatto era stabilmente inserita nell’organizzazione datoriale prestando la sua attività sulla base delle direttive impartitele senza alcun margine di autonomia gestionale e decisionale. Inoltre, i giudici hanno affermato l’illegittimità dell’estromissione della lavoratrice e, preso atto che per l’effetto la stessa avrebbe avuto diritto ad essere reintegrata e che tale tutela non era più accordabile atteso che la lavoratrice dall’agosto 2016 era in pensione, hanno condannato la società appellata al pagamento di un’indennità risarcitoria che ha quantificato in dodici mensilità di retribuzione tenuto conto delle dimensioni dell’impresa e dell’anzianità di servizio della lavoratrice.

Nello specifico, la Corte di Cassazione ha rilevato che:

A) la sussistenza o meno del carattere subordinato e non autonomo della prestazione svolta va verificata “in relazione alla intensità della etero – organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del professionista con quella della società, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse della stessa” (v. Cass. n. 9054/2011, con riguardo ad un collaboratore di un laboratorio di analisi e Cass. n. 3594/2011, in relazione ad un consulente fiscale).

B) Per verificare la sussistenza della subordinazione, laddove, a causa della peculiarità delle mansioni (per la loro natura intellettuale o professionale) non sia agevolmente apprezzabile l’elemento primario dell’assoggettamento alle direttive datoriali, è legittimo il riferimento ai “criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse della retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dall’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che privi ciascuno di valore decisivo possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (v. Cass. n. 9252/2010).

C) Nella fattispecie, la prestazione, seppur connotata da forti elementi tecnico-professionali non richiedenti stringenti e vincolanti direttive sulle modalità di svolgimento della prestazione, era stata resa in modo continuativo, con inserimento della lavoratrice nell’organizzazione aziendale (accertato in relazione allo svolgimento dell’attività secondo turni prestabiliti, rispetto ai quali i desiderata espressi non sono risultati vincolanti per il datore di lavoro), secondo orari e in luoghi stabiliti dall’impresa nel proprio interesse, nei confronti di clienti della società e con mezzi e nell’ambito della organizzazione propria di questa. Inoltre, era previsto il pagamento mensile di un compenso fisso, anche in caso di assenza dal lavoro (assenza che non solo doveva essere preventivamente comunicata all’azienda, ma anche giustificata); “l’orario richiesto non consentiva lo svolgimento di altre attività poiché la ricorrente, al pari degli altri medici prelevatori in regime di subordinazione, doveva restare a disposizione del datore di lavoro anche al di fuori del turno”; mancava una qualsivoglia organizzazione imprenditoriale o di rischio in capo al medico; sicché poteva legittimamente attribuirsi un valore relativo alla volontà espressa dalle parti (v. Cass. n. 17455/2009).

Subordinazione del medico addetto ai prelievi (Cass. (ord.) n. 35993/2021)
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