La comunicazione del licenziamento collettivo non può essere parcellizzata
Nota a Cass. (ord.) 31 ottobre 2022, n. 32114
Marco Mocella
La comunicazione del licenziamento collettivo prevista dall’art. 4, co .9, L. n. 223/1991 deve aver luogo entro il termine di sette giorni che decorrono dalla comunicazione del primo licenziamento. Ciò risulta dal tenore letterale della disposizione che fa espresso riferimento alla “comunicazione” dei recessi e non già alla data di loro ricezione. Tale comunicazione “per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni (ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti), ma deve essere unica, così da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta”.
Questo, l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord.) 31 ottobre 2022, n. 32114 in relazione ad una comunicazione ritenuta inidonea, sotto i profili di “trasparenza informativa, completezza contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale, a consentire un adeguato controllo alle parti sociali e alle amministrazioni interessate ed essendo data comunicazione dei recessi soltanto con le suindicate note successive, ben oltre il termine perentorio di sette giorni” (conf. a Cass. n. 17694/2022, in q. sito con nota di A. FIGLIOLINI; Cass. ord. n. 11004/2022, in q. sito con nota di P. PIZZUTI e Cass. n. 23034/2018; M. MOCELLA, Sulle conseguenze dell’omessa comunicazione ex art. 4 comma 9 della l. 223/91 in Dir. Lav., 1999, II, 295).
Nella fattispecie, la Corte territoriale aveva accertato che la comunicazione finale inviata agli uffici amministrativi competenti ed alle associazioni sindacali di categoria non rispondeva ai requisiti previsti dall’art. 4, co. 9, L. n. 223/1991, in quanto era priva dell’indicazione nominativa specifica dei lavoratori licenziandi e parcellizzata in tre momenti, rilevando che la suddetta comunicazione non poteva che essere unica, tale da esprimere l’assetto definitivo dell’elenco nominativo dei lavoratori da licenziare e le modalità di applicazione dei criteri di scelta.