La procedura di licenziamento collettivo si applica anche nell’ipotesi di cessazione di attività di un’impresa appaltatrice, salvo riassunzione da parte dell’azienda subentrante “a parità” di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Nota a Cass. 11 aprile 2023, n. 9650

Valerio Di Bello

Anche nel caso di cessazione totale dell’attività di impresa l’art. 24, co. 2, L. 223/91 prevede espressamente il licenziamento collettivo. Tuttavia, nell’ipotesi di subentro di un nuovo appaltatore, che acquisisca personale già impiegato nel medesimo appalto, la procedura sui licenziamenti collettivi può essere derogata – ex art. 7, co. 4 bis, dl 248/07 – solo se i lavoratori siano riassunti dall’azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (11 aprile 2023, n. 9650, diff. da App. Potenza 20 aprile 2020, R.G.N. 189-2019) in una vicenda in cui i licenziamenti avevano riguardato tutto il personale in forza ad una Cooperativa essendo venuto a scadenza l’unico contratto di appalto e, quindi, l’unica commessa facente capo alla Cooperativa stessa con conseguente cessazione della sua attività d’impresa.

I giudici ribadiscono che in base al D.L. n. 112 del 2008, art. 7, co. 4 bis conv. con mod. in L. n. 31/ 2008, “nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l’invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, “l’acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 24, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi”, purché i i lavoratori vengano “riassunti dall’azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”. (Cass. 22 novembre 2016, n. 23732, in motivaz, sub p.to 3.1).

Cessazione di appalto, licenziamento collettivo e riassunzione dei lavoratori a parità di condizioni
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