L’adozione, nei confronti del medesimo lavoratore, di una pluralità di misure, disciplinari e non, seppur illegittime, non è sufficiente ai fini della configurabilità di una condotta mobbizzante.

Nota a Cass. ord. 11 settembre 2019, n. 22288

Sonia Gioia  

La molteplicità di decisioni aziendali, contestazioni e sanzioni disciplinari, adottate nei confronti dello stesso prestatore, pur se dichiarate giudizialmente illegittime, non integra una condotta mobbizzante del datore di lavoro laddove non sia provato anche l’intento vessatorio (c.d. terrorismo psicologico).

Lo ha affermato la Corte di Cassazione ord. 11 settembre 2019, n. 22288, confermando la pronuncia di merito (App. Catania 15 novembre 2015) che aveva rigettato il ricorso di un dipendente che lamentava di aver subìto una condotta lesiva della propria integrità psicofisica, essendo stato destinatario di diversi provvedimenti e contestazioni disciplinari, quali trasferimenti, esoneri dal servizio, biasimo scritto, sospensione, etc. Tali comportamenti, secondo il dipendente, “erano frutto di un disegno complessivo finalizzato alla sua emarginazione ed estromissione dall’azienda, cosa in effetti avvenuta con dimissioni rassegnate per giusta causa”.

Al riguardo, la Corte ha escluso il preteso mobbing mancando la prova dell’intento persecutorio, vale a dire della coscienza ed intenzione del mobbizzante di arrecare danni, di vario tipo ed entità, al dipendente. Ciò in quanto i vari provvedimenti gestionali adottati, seppur reputati giudizialmente illegittimi, non avevano carattere “offensivo e ingiurioso”, né erano basati su fatti meramente pretestuosi, ma “trovavano comunque fondamento in obiettive circostanze che ne giustificavano l’adozione”.

In sintesi, infatti, il mobbing, pur se generalmente riferito ad ogni ipotesi di comportamenti vessatori e ostili, illeciti ma anche leciti (se considerati singolarmente) posti in essere da uno o più soggetti per danneggiare in modo sistematico un dipendente nell’ambiente di lavoro (v. Cass. n. 27110/2017, in questo sito, con nota di G. ROSSINI, Mobbing: la persecuzione e i provvedimenti lesivi vanno provati), deve essere fondato sulla prova di un intento persecutorio unificante di tutte le condotte lesive.

Una successione di provvedimenti datoriali illegittimi non costituisce automaticamente mobbing
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