Il contratto di apprendistato non può consistere in un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari e routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico/formativo di natura teorica e pratica.

Nota a Cass. 20 maggio n. 9286

Sonia Gioia

“Nel contratto di apprendistato il dato essenziale è rappresentato dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all’attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica”.

Questo, il principio ribadito dalla  Corte di Cassazione (20 maggio 2020, n. 9286, conforme ad App. L’Aquila  n. 896/2017) relativamente al ricorso di una lavoratrice che era stata assunta con qualifica di operaia generica di V° livello, dapprima con contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, poi con contratto di apprendistato professionalizzante volto al conseguimento della qualifica di elettricista (V° livello ccnl imprese artigiane del settore metalmeccanico) della durata di 60 mesi e, infine, con nuovo contratto a tempo determinato della durata complessiva di 2 anni (comprese le proroghe).

I giudici hanno ritenuto corretta la decisione della Corte distrettuale che aveva accertato la mancata formazione professionale che, invece, avrebbe dovuto caratterizzare il rapporto di apprendistato impugnato che veniva così qualificato come ordinario, mentre era ritenuto simulato e nullo quello indicato come di apprendistato. Nel senso che l’apprendista non può essere adibito a compiti elementari e ripetitivi, incompatibili con un rapporto di apprendistato, v. Cass. n. 14754/2014; Cass. n. 2015/2012; Cass.  n. 6787/2002; Trib. Rieti 22 settembre 2011.

La necessità di un effettivo addestramento professionale (v. art. 127, Trattato istitutivo della Comunità Europea e Regolamento del Consiglio n. 208/1993) è oggi sancita dall’art. 41 e ss. D.LGS. n. 81/2015. In base a tale disciplina, il contratto di apprendistato professionalizzante deve possedere, fra l’altro, le seguenti caratteristiche: a) una causa mista; b) percorso formativo effettivo che può avvenire on the job; c) forma scritta del contratto e del piano formativo individuale; d) divieto di retribuzione a cottimo; e) retribuzione percentualizzata e gradualizzata o inquadramento inferiore.

Apprendistato e mansioni elementari
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