La decisione del dipendente di rassegnare le proprie dimissioni dopo aver subìto un trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km deve ritenersi, a prescindere dalla legittimità o meno del provvedimento datoriale, una scelta non volontaria, imputabile a terzi, e dà diritto alla percezione dell’indennità di NASpI.

Nota a App. Firenze 2 febbraio 2023, n. 258

Sonia Gioia

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (c.d. NASpI), istituita dall’art. 1, D.LGS. 4 marzo 2015, n. 22 (concernente “Disposizioni  per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”) per fornire una tutela di sostegno al reddito ai prestatori con rapporto di lavoro subordinato che siano rimasti involontariamente disoccupati, spetta anche al lavoratore che abbia rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in conseguenza del provvedimento datoriale di trasferimento  presso un sito produttivo distante oltre 50 km dalla sede abituale di impiego e/o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici, indipendentemente dalla legittimità o meno dell’atto di esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro.

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Firenze (2 febbraio 2023, n. 258, difforme da Trib. Firenze n. 127/2022) in relazione ad una fattispecie concernente una lavoratrice, impiegata con mansioni di operaia (CCNL Chimici piccola industria) che, in seguito al provvedimento datoriale di trasferimento ad altra sede distante più di 50 km dalla propria residenza, ove le risultava impossibile recarsi per ragioni economiche e familiari, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, rivendicando conseguentemente il diritto a percepire il trattamento di disoccupazione.

All’esito del procedimento amministrativo, l’INPS, sul presupposto che  il requisito dell’involontarietà dello stato di disoccupazione, quale condizione per l’accesso alla NASpI, può dirsi integrato, nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa conseguenti ad un trasferimento, “solo in caso di illegittimità del trasferimento medesimo, accertata in sede giudiziale”, aveva rigettato la domanda di prestazione in quanto la dipendente non aveva contestato giudizialmente il provvedimento datoriale né aveva manifestato, in qualche forma, la volontà di farlo.

In  particolare, secondo l’ente previdenziale, lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti optano per la risoluzione consensuale, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604 (come mod. dall’art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Riforma Fornero), sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, mentre, nel caso di dimissioni per giusta causa, per poter accedere al trattamento di disoccupazione, è necessario che il lavoratore dimostri che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (INPS Msg n. 369/2018; INPS Circ. nn. 142/2015 e 142/2012).

Come noto, l’indennità di NASpI è riconosciuta, ai sensi dell’art. 3, co.1, D. LGS. n. 22 cit.,“ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) Lo stato di disoccupazione ex 1, co. 2, lett. c), D. LGS. 21 aprile 2000, n. 181 e succ. mm. ii. (recante “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro”);

b) La possibilità di far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di mancanza d’impiego;

c) L’aver svolto – per i soli eventi di disoccupazione verificatisi prima del 1 gennaio 2022 – almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di inattività.

Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione, la normativa soprarichiamata presuppone che la risoluzione del contratto di impiego sia intervenuta involontariamente e sia, cioè, riferibile, non ad una libera scelta del prestatore, ma ad un fatto altrui, normalmente del datore di lavoro, idoneo a non consentire la prosecuzione del rapporto, senza, tuttavia, richiedere “l’ingiustizia della determinazione del terzo cui si riferisce la risoluzione del rapporto o l’estraneità del lavoratore rispetto alla fattispecie risolutiva”.

La cessazione del rapporto, in particolare, deve ritenersi causalmente riferibile all’imprenditore ogni qualvolta l’esercizio anche legittimo dei poteri datoriali determini “modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l’esecuzione”, come può avvenire in caso di mutamento rilevante della sede o dei turni di lavoro.

In tali casi, la decisione del lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni deve ritenersi una scelta involontaria, ascrivibile al comportamento di un altro soggetto ed a cui consegue il diritto all’indennità di NASpI, a nulla rilevando, ai fini previdenziali, la legittimità o meno della scelta organizzativa datoriale (nello stesso, v. anche Trib. Torino 27 aprile 2023, n. 429, in q. sito con nota di S. GIOIA).

Nel caso di specie, la Corte ha accertato che lo svolgimento della prestazione lavorativa presso il nuovo sito produttivo, distante oltre 50 km dal luogo di residenza e raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, risultava per la dipendente “materialmente impossibile o comunque estremamente disagevole, poiché avrebbe dovuto aggiungere al proprio ordinario orario contrattuale circa quattro ore giornaliere di viaggio, oppure decurtare in maniera assai considerevole il suo reddito” (verosimilmente ben oltre il limite della retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost.) per sostenere i costi di un’abitazione in locazione nella nuova città sede di lavoro.

Pertanto, le dimissioni dovevano ritenersi involontarie perché determinate dalla condotta del datore di lavoro che ha reso obbligata la scelta per la dipendente, con conseguente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione nella misura e con la decorrenza di legge.

Sentenza 

Rifiuto del trasferimento: dimissioni per giusta causa e diritto alla NASpI
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